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Il passo della Sentinella e il conto di pagamento

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Il passo della Sentinella (2717 m) è un valico alpino storico delle Dolomiti orientali, situato sulla cresta di giunzione della Croda Rossa di Sesto-Comelico e di Cima Undici.

È parte del confine fra le regioni Veneto e Trentino Alto Adige, precisamente della provincia di Belluno (Comelico Superiore) e quella di Bolzano (Alta Val Pusteria).

Durante la I guerra Mondiale fu invece confine tra il Regno d’Italia e l’Impero Austro-ungarico, ferocemente conteso fra le due armate durante l’intero conflitto. Un luogo, come tanti altri che furono teatro della Grande Guerra nelle Dolomiti, di per sé quasi insignificante nel contesto più ampio delle strategie militari, ma di eccezionale importanza logistica per il controllo di questa zona.

Così mi era parso fin dagli albori, il conto di pagamento, un prodotto marginale introdotto dalle direttive europee negli anni 2000 per segnare un passo, un confine tra il mondo bancario e quello non bancario. Alle banche era concesso tutto e ai nuovi soggetti degli istituti di pagamento e della moneta elettronica il legislatore aveva ricavato un’area in cui collocare la funzione monetaria, da secoli appannaggio solo dalle banche. In breve, il conto di pagamento serve per effettuare incassi e pagamenti solo con strumenti e servizi SEPA, che escludono ad esempio gli assegni bancari. Una rivoluzione epocale, era saltato il passo della Sentinella nel mondo dei pagamenti, abbattuto il monopolio bancario.

In realtà, questa rivoluzione non è mai decollata, per una pluralità di ragioni.

Oggi sta cambiando tutto, ma in senso opposto. Le banche stanno attraversando il passo e cannibalizzare lo strumento perchè si sono rese conto che esso è perfettamente aderente al modello di banca digitale. Le poche grandi banche italiane ne hanno fatto un possente strumento di marketing e di penetrazione commerciale, seguite dalle altre. Obiettivo fin troppo dichiarato è spostare su queste nuove realtà, meglio piattaforme, la non più piccola fascia di clientela che ha imparato ad usare gli strumenti elettronici di pagamento. Che ne sarà degli altri intermediari, introdotti in Europa e in Italia ?

Il racconto di queste vicende potrebbe finire qui solo che alcuni importanti dettagli, se non urgentemente definiti, rischiano di alterare le condizioni di concorrenza tra banche e istituti di pagamento ed IMEL nonché di generare confusione nel risparmiatore, di suo non sempre molto avvertito e consapevole, a ragione, sui tanti busillis normativi.

Per farla breve, dovendo quindi aprire un conto di pagamento mi sono ritrovato in una selva oscura su aspetti di sostanza. Ho chiesto allora un parere all’AGCM, con la lettera che pubblico pensando di fare cosa utile a chi legge.

Spett.le Autorità,
vi sottopongo un caso concreto sui prodotti bancari che a una prima analisi viola la tutela del consumatore e della concorrenza.
Il conto di pagamento è definito dalle direttive europee come “un conto detenuto a nome di uno o più utenti di servizi di pagamento che è utilizzato per l’esecuzione delle operazioni di pagamento”.
L’ Art. 110 duodecies del TUB prevede forme di tutela per i conti di pagamento principalmente attraverso la segregazione delle somme ivi collocate. Non vi è dubbio che sussistono profonde differenze concettuali e giuridiche tra conto di pagamento e conto corrente. In sintesi, nel primo caso non siamo di fronte a raccolta da clientela (i miei soldi servono sono per effettuare pagamenti) mentre nel secondo caso cedo i miei soldi con la formula del deposito irregolare (la banca ne fa quel che vuole).

Ciò premesso, dovendo aprire un conto di pagamento ho compiuto una breve analisi di mercato sulle tutele ad esso riconosciute.
In particolare, il FITD – Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi così mi ha risposto in merito.
I conti di pagamento, diversamente dai conti correnti, possono essere gestiti anche da operatori diversi dalle banche, come le Poste, gli istituti di moneta elettronica (IMEL) e gli istituti di pagamento (IP). Solo se il conto di pagamento è gestito da una banca consorziata ed è collegato a un Iban con il suo codice identificativo può essere tutelato.”

Ora, uno stesso prodotto – il conto di pagamento – ha caratteristiche diverse nel delicato contesto della tutela della clientela a secondo se parliamo di banche o di altri operatori. In realtà, da quel che ho potuto appurare, i suindicati principi sono espressione di interpretazioni piuttosto che di indicazioni prescrittive rinvenibili in norme di legge.

Se così fosse quale è la convenienza per me ad aprire un conto di pagamento con un IP o un IMEL ? Preferibile farlo senza alcun dubbio con una banca.

Infine, sotto altro profilo della tutela del consumatore e dell’educazione finanziaria – a profusione disseminata in ogni dove – ho l’impressione che non vi sia alcuna consapevolezza al riguardo della tutela.Infatti, l’assicurazione in parola non è menzionata mai nei contratti del conto di pagamento di natura bancaria che ho potuto osservare.

Grazie per quel che potete fare in termini di tutela della concorrenza e del consumatore. Resto a disposizione per eventuali chiarimenti.

Aspetto fiducioso una risposta e non sono andato oltre, cioè non mi sono  incamminato per ora sul crinale dell’esegesi di diritto bancario. Per mia esperienza diretta, il latino latinorum si applica anche alla normativa bancaria e negli anni le discettazioni sono state feconde di causidiche definizioni su ciò che è raccolta bancaria, sul falso breve dei conti correnti bancari, sulla sottile e impercettibile differenza tra carta prepagata e moneta elettronica, e via discorrendo. Non vorrei, cioè, che la soluzione al problema che ho sollevato, sia vittima anch’essa dell’eterogenesi dei fini, tanto cara alla nostre autorità di controllo.

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