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Questioni di TAEG, facciamo chiarezza

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Oggi parliamo di TAEG: si tratta dell’acronimo di Tasso Annuo Effettivo Globale e indica il costo totale del finanziamento, espresso in percentuale annua sul credito concesso.
Il TAEG comprende, quindi, oltre al costo degli interessi, anche le altre spese del finanziamento. Poiché rappresenta il costo complessivo del prestito, il TAEG è un indice particolarmente utile per confrontare le offerte dei diversi operatori e decidere quale finanziamento è più adatto alle proprie possibilità economiche.
Ma, attenzione: il TAEG non è un tasso propriamente detto, bensì un indice puramente “virtuale” che non serve a calcolare la rata ma ad esprimere in maniera sintetica il costo complessivo del finanziamento.
Il TAN (acronimo di Tasso Annuo Nominale) è, invece, la misura più elementare del costo del finanziamento, in altri termini è il tasso di interesse “essenziale” del finanziamento, espresso in percentuale annua sul credito concesso. “Essenziale” significa che non comprende le commissioni e le spese che normalmente gravano su un finanziamento e quindi il TAN non esprime il costo complessivo del finanziamento che, come abbiamo visto, è evidenziato dal TAEG.
La normativa in materia bancaria pone l’obbligo, agli operatori bancari e finanziari, di indicare sempre TAN e TAEG nei messaggi pubblicitari, nella documentazione dell’offerta e nel contratto.

Le motivazioni del ricorrente

Il ricorrente è titolare di un mutuo chirografario di 92mila euro, il cui contratto prevede TAN pari al 7,90% e TAEG pari all’8,40%.
Ricalcolando il TAEG, aggiungendo altre spese attuali e prospettiche al costo del finanziamento, il ricorrente lamenta che il tasso effettivo sia pari all’8,50, cioè superiore a quanto indicato nel contratto.
Tenuto conto della violazione accertata, chiede pertanto che l’Arbitro accerti la nullità del TAEG in quanto maggiore di quello dichiarato e in luogo di esso chiede “l’applicazione dei tassi minimi BOT 2016” per i casi previsti dalla normativa bancaria di nullità del tasso convenzionale.
In via subordinata, il ricorrente lamenta altresì che nel piano di ammortamento del mutuo non è precisato se è a capitalizazione semplice o composta, paventando implicitamente gli effetti del cosidetto “anatocismo” (cioè la capitalizzazione degli interessi). Chiede, pertanto che venga applicato il tasso legale pro-tempore in luogo di quello convenzionale.

La risposta della banca

La Banca respinge le doglianze del ricorrente ritendole del tutto generiche e prive di documentazione probante e, sostanzialmente, volte a indurre l’Arbitro ad una attività meramente consulenziale, non consentita dalle disposizioni che regolano l’attività dell’ABF. Chiede, pertanto che sia dichiarata l’inammissibilità del ricorso.

Cosa dice la legge in proposito

Diciamo subito che la Banca, sostanzialmente, ha ragione, benchè l’Arbitro non accolga l’eccezione preliminare relativa al carattere consulenziale della domanda da parte del Ricorrente.
Lo scostamento della misura del TAEG lamentato dal ricorrente è pari allo 0,10%. Sul punto precedenti decisioni arbitrali ritengono tollerabile uno scostamento marginale tra TAEG contrattuale e TAEG effettivo fino allo 0,20% (v. Collegio di Roma, decisione n. 8861 del 07.06.2022).

Pertanto, nel merito il ricorso non può essere accolto.

Sulle altre questioni relative alla richiesta applicazione di tassi alternativi alla presunta nullità del TAEG si evidenzia come il finanziamento oggetto del ricorso non rientri nella fattispecie del credito al consumo (si ritengono tali i finanziamenti di importo da 200 a 75mila euro, mentre quello del ricorrente è pari a 92mila) e pertanto non trovano applicazione quelle norme dettate al fine di tutelare la parte contraente debole (cioè il consumatore).
Per quanto riguarda la presunta indeterminatezza del piano di ammortamento, si precisa che la normativa prevede l’obbligo per la Banca di indicare con chiarezza nel contratto di mutuo il TAN, il numero di rate e l’ammontare della stessa, oltre ad allegare l’intero piano di ammortamento che va sottoscritto in ciascuna pagina dal mutuatario. Tutte circostanze puntualmente verificate positivamente in capo alla Banca resistente.
Sulla questione si ricorda, altresì, che il Collegio di Coordinamento (1), con la decisione n. 14376 del 08.11.2022, ha escluso che vi sia un obbligo di esplicitare nel contratto il regime finanziario o la base di calcolo degli interessi.
Anche le richieste subordinate, quindi, non possono trovare accoglimento.

La decisione dell’Arbitro (2)

Per i motivi prima enunciati, l’Arbitro ha respinto il ricorso.
Fuori dalla questione meramente tecnica, tra le righe del ricorso sembra aleggiare la vaga impressione che il ricorrente abbia voluto “buscarle la quinta pata al gato”, come dicono gli spagnoli. Che abbia voluto cercare il pelo nell’uovo, diciamo dalle nostre parti.

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(1) Il Collegio di coordinamento decide i ricorsi che riguardano questioni di particolare importanza o che hanno generato – o possono generare – orientamenti differenti tra i Collegi territoriali.
(2) La decisione recensita è la N. 2204 del 07 marzo 2023 del Collegio di Roma. Si ricorda che le decisioni possono essere visionate interamente cliccando qui.

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