Origine normativa. Nasce dall’articolo 12, comma 3 e seguenti, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (il “Salva Italia” di Monti), convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214. La norma stabiliva che MEF, Banca d’Italia, ABI, Poste Italiane e AIIP (Associazione Italiana Istituti di Pagamento e di moneta elettronica) definissero con apposita convenzione le caratteristiche di questo conto. La Convenzione è stata firmata il 28 marzo 2012, con operatività dal 1° giugno 2012.
Il contesto politico-economico in cui nasce: non è un’iniziativa isolata di tutela del consumatore, ma parte organica della manovra Monti sulla lotta al contante — nello stesso periodo scattava il divieto di pagare in contanti stipendi pubblici e pensioni sopra i 1.000 euro, e si stimava che circa 850 mila pensionati fossero privi di un conto bancario o postale. Il conto di base nasce quindi come infrastruttura abilitante per la bancarizzazione forzata dei pagamenti pubblici, non come diritto sociale autonomo — un dettaglio che spiega bene perché lo strumento sia sempre rimasto un po’ ibrido nella comunicazione: nato per esigenze di sistema (tracciabilità, riduzione contante), rivestito solo dopo di finalità di inclusione finanziaria.
Meccanismo: a fronte di un canone annuo onnicomprensivo il titolare può effettuare un numero predeterminato di operazioni; per le fasce più disagiate della popolazione il conto è gratuito. Nessuno scoperto consentito — la banca non autorizza alcun tipo di scoperto e non esegue ordini che comportano un saldo negativo — coerente con la sua natura di conto a operatività limitata, non di credito.
Il rinnovo del 31 maggio 2014: modifica le tempistiche di presentazione delle autocertificazioni ISEE, alza la soglia ISEE per le fasce svantaggiate da 7.500 a 8.000 euro, e introduce gli strumenti di moneta elettronica come prodotti opzionali aggiuntivi a canone separato.
Il passaggio cruciale che salda questa storia italiana al quadro che avevamo già ricostruito: il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 37, che ha recepito la PAD modificando il TUB, ha sostituito la disciplina convenzionale con una disciplina normativa armonizzata europea, e ha stabilito che i prestatori potessero convertire i conti di base già aperti sotto la Convenzione del 2012 in conti di base sottoposti alla nuova disciplina TUB entro un anno. Poi il decreto MEF n. 70 del 3 maggio 2018 ha attuato operativamente questo passaggio, alzando ulteriormente la soglia ISEE per la gratuità a 11.600 euro e introducendo una versione semplificata per i pensionati fino a 18.000 euro lordi annui.
Il punto che secondo me merita di essere raccontatio: l’Italia ha anticipato l’Europa di due anni sul principio (2012 vs. PAD 2014), eppure oggi è tra i paesi con minor diffusione effettiva del prodotto. È un caso da manuale di execution gap: la regola c’era prima che altrove, l’architettura istituzionale (MEF-Bankitalia-ABI-Poste) era solida e concertata — ma la trasmissione dallo strumento normativo alla consapevolezza e all’uso effettivo del cittadino è rimasta debolissima.
Perchè?
Non è un problema di conoscenza mancante da parte del cittadino. È un problema di incentivo strutturalmente disallineato dal lato di chi ha l’informazione e il potere contrattuale. La banca sa perfettamente cos’è il conto di base — lo sa l’impiegato allo sportello, lo sa il sistema centrale, è nei fogli informativi che nessuno stampa in evidenza. Non lo propone perché non le conviene: è un prodotto a margine zero in un mondo dove ogni impiegato ha obiettivi commerciali su prodotti a pagamento.
Se non te lo danno, tu perdi soldi ogni anno — non è che “un domani, se lo scopri, puoi rimediare”. Il danno è già incassato, ricorrente, silenzioso. Un pensionato che per anni paga 70-100 euro di canone su un conto standard quando aveva diritto al conto gratuito ha perso centinaia di euro cumulati — e nessuno glieli restituisce retroattivamente nemmeno con un reclamo vincente, perché la banca dirà semplicemente “non ce l’aveva richiesto”.
Questo è il vero scandalo strutturale: un diritto che esiste sulla carta dal 2012, che lo Stato ha reso operativo tramite un’infrastruttura pubblica (MEF-Bankitalia-ABI-Poste), ma la cui attivazione pratica dipende interamente dalla buona volontà commerciale del soggetto che ha tutto l’interesse a non attivarlo. È lo stesso identico schema del “conto standard gratuito che sostituisce il conto di base” che vediamo nella nota 14 del rapporto della Commissione: la banca può tecnicamente essere in regola senza mai dire al cliente la parola “conto di base” — e resta sempre il cliente a doverla pronunciare per primo, mai la banca a doverla offrire spontaneamente e in modo comprensibile. E se non me lo danno, vado a reclamare ?
Il vero orientamento di vigilanza che servirebbe non è un altro opuscolo di educazione finanziaria: è un obbligo di offerta attiva e visibile a chi rientra nei parametri, verificabile per esempio incrociando l’anagrafica pensionistica INPS con i dati del conto — cosa tecnicamente banale, mai imposta.
ADDENDUM PER I PIU’ CURIOSI SULLA NOTA 14
Cosa ci dice tecnicamente la questione: la banca ha due strade per essere “in regola” con l’obbligo di offrire il conto di base:
1.Via A — crea un prodotto specifico chiamato “Conto di Base”, con la sua scheda, il suo nome commerciale, riconoscibile come tale.
2.Via B — non crea nessun prodotto dedicato. Prende il suo conto “standard” normale, e se quel conto standard è già gratuito per i servizi minimi richiesti dalla legge (bonifici, bancomat, addebiti), dichiara che quel conto standard “assorbe” l’obbligo — cioè “sostituisce” il conto di base senza chiamarsi così.
Ecco dove sta l’inghippo: nella Via B, l’unico presidio di trasparenza previsto è che nelle informazioni precontrattuali (il documento che nessuno legge, consegnato al momento dell’apertura, spesso solo su richiesta o in digitale) sia scritto che quel conto “sostituisce” il conto di base. Non è previsto che l’impiegato lo dica a voce. Non è previsto che compaia nel nome commerciale del prodotto. Non è previsto nessun obbligo di proposta attiva a chi ha i requisiti di reddito per la gratuità totale. Basta una riga in un documento cartaceo o PDF che il cliente firma senza leggere.
La norma equipara sul piano della conformità legale due situazioni completamente diverse sul piano della conformità sostanziale:
•Nella Via A il cliente sa di avere un diritto specifico, lo chiede per nome, lo riconosce.
•Nella Via B il cliente riceve semplicemente “il conto” — pensa di avere un prodotto commerciale normale della banca, non sa di avere attivato un diritto di legge, e soprattutto non sa di poterlo pretendere gratis se rientra nei parametri ISEE/pensione, perché quel diritto è annegato in un conto che si chiama “Conto Base Zero” o “Conto Semplice” o qualunque nome di marketing la banca abbia scelto.
La conseguenza pratica è che se la banca sceglie la Via B, statisticamente quell’apertura probabilmente non finisce nemmeno nei numeri riportati come “conto di base” alla Banca d’Italia e alla Commissione — perché nei sistemi informativi interni della banca è codificato come prodotto standard, non come conto di base. Risultato: il diritto esiste, è tecnicamente rispettato, ma è invisibile sia al cliente che alle statistiche di vigilanza. È una conformità che funziona benissimo per la banca sulla carta e malissimo per il cliente nella sostanza — il trucco non è nell’illegalità, è nella progettazione stessa della norma, che ha lasciato alla banca la scelta se rendere il diritto visibile o silenzioso.
E se poi preleva anche un pò di commissioni su questo conto ibridato ?



