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Dagli spaghetti fasulli alla finanza taroccata, si puo’ fare ?

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Dal caso Lidl ai prodotti finanziari: quando l’etichetta inganna più del contenuto

Come ci ha ricordato Marco Mariani su questo magazine con un interessante articolo, la sentenza della Corte di Giustizia UE del 30 aprile 2026 sul caso Lidl-pasta introduce un principio rivoluzionario: non basta che le informazioni siano formalmente corrette, conta ciò che il consumatore percepisce nell’insieme. Vale per la pasta. Dovrebbe valere anche per i prodotti finanziari.

Una sentenza su della pasta che riguarda tutti

Il 30 aprile 2026 la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha emesso una sentenza destinata a fare scuola ben oltre il settore agroalimentare. Il caso riguardava Lidl Italia e due linee di pasta — “Italiamo” e “Combino” — vendute con packaging ricchi di simboli italiani, nomi italiani, riferimenti alla tradizione culinaria italiana. La pasta era genuinamente prodotta in Italia. Il grano duro, però, proveniva da altri paesi.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato aveva già inflitto a Lidl una sanzione di un milione di euro nel 2019, ritenendo che il consumatore medio fosse indotto a credere che anche il grano fosse italiano. Lidl ha impugnato la decisione, trascinando il caso fino alla Corte di Giustizia UE attraverso il Consiglio di Stato italiano. La Corte ha confermato: non bastava che le informazioni sull’origine del grano fossero formalmente presenti da qualche parte sull’etichetta. Contava l’impressione complessiva che il prodotto generava nel consumatore medio.

Questo principio — che i giuristi chiamano overall impression test — è la vera notizia della sentenza. E chi opera nel mondo della finanza dovrebbe leggerla con molta attenzione.

Cos’è l’overall impression test e perché è rivoluzionario

Il test parte da una constatazione ovvia ma a lungo ignorata dal diritto: il consumatore medio non legge i prodotti come un avvocato. Non analizza ogni clausola, non confronta pagina 3 con pagina 47 di un prospetto, non pesa ogni parola di un’etichetta. Compra in pochi secondi, influenzato da tutto ciò che vede, sente e percepisce nell’insieme: il nome del prodotto, i colori, le immagini, il contesto, le parole del venditore.

La domanda legale non è più dunque: “le informazioni fornite erano tecnicamente accurate?”. Diventa: “Qual è l’impressione complessiva che un consumatore medio ragionevolmente attento riceve da questo prodotto, questo nome, questa comunicazione, questo contesto?”. Se quell’impressione è distorta rispetto alla realtà, il prodotto inganna — anche se da qualche parte c’era scritto il contrario.

La Corte ha inoltre chiarito un secondo punto fondamentale: il Regolamento UE 1169/2011 sull’informazione alimentare e la Direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali scorrette non si escludono a vicenda, ma sono complementari. Che un prodotto rispetti le norme di etichettatura alimentare non significa automaticamente che la sua comunicazione complessiva sia lecita. Le autorità antitrust nazionali possono intervenire con sanzioni ben più pesanti di quelle previste dal solo diritto alimentare.

Il “Financial Sounding”: un fenomeno che esiste già

Applicata alla finanza, la logica dell’Italian Sounding è immediata. Chiamiamola Financial Sounding: la pratica di evocare attraverso nomi, immagini e comunicazione caratteristiche che il prodotto finanziario non possiede davvero. Non una menzogna esplicita — i prospetti sono formalmente corretti. Ma un’impressione complessiva distorta.

Gli esempi non mancano. Fondi che si chiamano “Green Future”, “Sustainable Growth”, “ESG Leaders” con foglie e pianeti nel logo, ma con portafogli che includono combustibili fossili, industria bellica, fast fashion: è greenwashing, ed è esattamente la stessa struttura della pasta “Italiamo” con il grano straniero. Prodotti venduti come “a capitale protetto” o “garantiti” quando la protezione era condizionata a scenari statisticamente improbabili. Obbligazioni con nomi evocativi come “Rendita Sicura” o “Patrimonio Solido” che suggeriscono stabilità senza offrire alcuna garanzia reale.

In tutti questi casi la documentazione formale era in regola. Il KID c’era. Il prospetto c’era. Le avvertenze c’erano. Ma l’impressione complessiva che il cliente medio riceveva era altra.

Il caso delle banche venete: quando la vigilanza formale non è bastata

Il caso più emblematico nella storia recente della finanza italiana è quello delle obbligazioni subordinate e delle azioni proprie vendute da Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca alla propria clientela retail. I prospetti erano formalmente compliant. I rischi erano indicati. Le firme c’erano. Sul piano documentale tutto in regola.

Ma l’impressione complessiva che riceveva il cliente medio era radicalmente diversa. Il consulente in filiale diceva: “è la nostra banca, ci investiamo anche noi, è sicuro come un deposito”. Il nome del prodotto evocava solidità e appartenenza territoriale. La brochure mostrava imprenditori locali, il territorio veneto, decenni di storia bancaria. Il contesto era quello di una banca radicata da generazioni.

Applicando l’overall impression test della sentenza CGUE: il cliente medio usciva dalla filiale convinto di aver comprato qualcosa di sicuro. La documentazione formale diceva altro, ma l’impressione complessiva costruita dall’intermediario era quella di un investimento privo di rischio. Il risultato è noto: decine di migliaia di risparmiatori hanno perso i loro risparmi, spesso accumulati in una vita.

Il limite dell’approccio formalistico della vigilanza

La vigilanza bancaria e finanziaria italiana — Banca d’Italia e CONSOB — opera ancora in larga misura secondo una logica formale analoga a quella che la CGUE ha criticato nel food. L’ispezione verifica che il KID ci sia, che la profilatura MiFID sia stata effettuata, che la firma di presa visione sia presente. Non valuta sistematicamente se l’impressione complessiva comunicata al cliente corrispondeva alla sostanza del prodotto.

Il tema dell’adeguatezza viene trattato prevalentemente ex post: si interviene quando arrivano i ricorsi all’Arbitro Bancario Finanziario o gli esposti in Banca d’Italia, non in fase preventiva valutando la comunicazione commerciale nel suo insieme. Nel food, invece, la CGUE dice che il test va fatto a monte, sulla comunicazione, prima che il danno si produca.

C’è poi un conflitto strutturale che chi ha operato nella vigilanza conosce bene. Banca d’Italia vigila contemporaneamente sulla stabilità degli intermediari e sulla trasparenza nei confronti dei clienti. Nei casi delle banche venete — ma non solo — c’era una tensione evidente: applicare il test sostanziale sulla comunicazione avrebbe significato bloccare pratiche commerciali che sostenevano la patrimonializzazione delle banche stesse. La vigilanza prudenziale e quella di trasparenza tiravano in direzioni opposte.

Cosa cambierebbe con l’overall impression test in finanza

Applicare sistematicamente in finanza il principio affermato dalla CGUE nel caso Lidl significherebbe una trasformazione profonda. Un intermediario non potrebbe più difendersi dicendo “ma nel KID a pagina 8 c’era scritto il rischio” se il nome del prodotto, la campagna pubblicitaria, la grafica e il colloquio col cliente avevano costruito una percezione opposta.

La responsabilità si sposterebbe: non basta più produrre documentazione formalmente corretta. L’intermediario risponde di come il prodotto viene percepito, non solo di come viene descritto. Il test è applicato sulla comunicazione nel suo insieme — nome, brochure, comportamento del consulente, contesto della vendita — e non sul solo testo del prospetto.

Le conseguenze pratiche sarebbero considerevoli. Gran parte del greenwashing finanziario oggi formalmente lecito diventerebbe sanzionabile. I nomi evocativi di sicurezza applicati a prodotti rischiosi non sarebbero più coperti dalla presenza di avvertenze in carattere minuto. La comunicazione verbale del consulente in filiale rientrerebbe nella valutazione complessiva della praticità commerciale.

Conclusione: una sentenza su della pasta, una lezione per la finanza

La sentenza CGUE del 30 aprile 2026 parla di grano, di pasta e di packaging. Ma il principio che afferma è universale: la trasparenza non si misura dalla presenza delle informazioni, ma dalla capacità di quelle informazioni di generare nel consumatore medio una comprensione accurata della realtà.

In finanza questo principio non è ancora sistematicamente applicato. La vigilanza resta in larga misura formale, documentale, ex post. Il salto di qualità — dal controllo della carta al controllo della percezione — è ancora da compiere.

Eppure la logica è la stessa. Chi ha venduto obbligazioni subordinate come se fossero depositi sicuri ha fatto esattamente ciò che Lidl ha fatto con la sua pasta: ha costruito un’impressione complessiva distorta, nascondendo la sostanza dietro un’etichetta rassicurante. La CGUE ha detto che per la pasta non basta più. Sarebbe ora che qualcuno dicesse lo stesso per i risparmi degli italiani.

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