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Truffati, rimborsati e tutti contenti…

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…tranne Pantalone che si accolla gli oneri delle crisi delle banche di cui all’elenco di seguito consultabile.

Prologo

L’elenco è lungo.Il Veneto detiene il primato di banche fallite: 4 su 11.

  • Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio (AR)
  • Banca delle Marche (AN)
  • Carife (FE)
  • Carichieti (CH)
  • Veneto Banca (TV)
  • Banca Popolare di Vicenza (VI)
  • BCC Crediveneto (PD)
  • Banca Padovana di Credito Cooperativo (PD)
  • Banca Popolare Province Calabre (RC)
  • BCC Paceco (TP)
  • Bcc Brutia (CS).

E’ difficile scrivere qualcosa di originale in materia. Mi limiterò al riepilogo degli atti normativi che interessano il settore bancario nel periodo delle crisi che ancora perdurano, ovviamente.

Impresa davvero ardua, che riuscirò a fare grazie a un efficace riepilogo del Servizio Studi della Camera dei Deputati. Il quadro che emerge è davvero emblematico della situazione istituzionale di completa deresponsabilizzazione dei poteri pubblici. Una mole enorme di documenti normativi che insegue gli eventi per rattoppare le tante banche fallite o prossime al fallimento, mentre i responsabili difficilmente saranno perseguiti sul piano civile e penale.

La grande bellezza di questo quadro che sommariamente racconterò è aver distribuito le competenze tra innumerevoli enti e autorità (Bankitalia, CONSOB, Autorità anti corruzione, Commissioni parlamentari, Commissioni governative, Fondi di vario tipo, ecc.). Il contrario di quello che fu auspicato all’indomani delle crisi bancarie di qualche anno fa dalla Commissione parlamentare di inchiesta. Il contrario di quello che suggerirebbe il buon senso. Un sotterfugio che impedisce di costruire un quadro di insieme per avere contezza degli accadimenti e delle perdite e rafforzare le difese per il futuro.

Il FIR

Andiamo con ordine, partendo dal Fondo con il più alto richiamo mediatico: il FIR – Fondo Indennizzo Risparmiatori. Leggiamo dal sito ufficiale del MEF cosa realmente è.

“Arrivano gli indennizzi per i risparmiatori coinvolti dai crac bancari: automatici per il 90% della platea, ovvero chi ha un reddito imponibile inferiore ai 35.000 euro o un patrimonio mobiliare inferiore ai 100.000 euro, elevabile a 200.000 euro subordinatamente all’approvazione della Commissione europea. Per il restante 10% la creazione di un indennizzo semiautomatico, con la semplificazione dei processi di verifica di una Commissione tecnica attraverso la tipizzazione in diverse categorie delle violazioni massive e dei criteri che conducono all’erogazione diretta dell’indennizzo. Il rafforzamento dell’indipendenza della Commissione tecnica e della sua capacità operativa. Sono questi i punti salienti delle nuove disposizioni previste per l’attuazione delle norme contenute nella Legge di Bilancio 2019 relative al Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR), istituito con il Decreto Crescita. Il Fondo ha una dotazione iniziale di 1,5 miliardi di euro: 500 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.”

Il ristoro va a coloro che sono “in possesso delle azioni e delle obbligazioni subordinate delle banche poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, a causa delle numerose violazioni degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza.”

Per gli AZIONISTI l’indennizzo è pari al 30% del costo di acquisto, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore.
Per gli OBBLIGAZIONISTI SUBORDINATI, è pari al 95% del costo di acquisto, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore.
Da come è formulato il provvedimento, facilmente si comprende che si è introdotto un principio di carattere generale di mutualizzazione delle perdite patrimoniali dei risparmiatori. Vale a dire se una banca è liquidata e ha venduto titoli azionari e obbligazionari in spregio agli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza paga il povero incolpevole contribuente per rimborsare i risparmiatori.
Un principio che porterà solo una piccola panacea ai tanti truffati, con il sapore della beffa. Infatti, il parziale ristoro è ottenuto con i soldi di chi non è responsabile delle tante male gestio e degli omessi controlli.

Altre novità normative di natura domestica hanno il sapore dell’eterogenesi dei fini. Tante normative che si inseguono con obiettivi spesso confliggenti o unificati dal tentativo di scaricare gli aggiustamenti del sistema bancario sugli ignari contribuenti. Le cito in rapida sintesi riportando le più importanti come descritto dagli uffici parlamentari prima menzionati.

L’alluvione normativa

La Camera ha approvato la legge 26 marzo 2019, n. 28  che istituisce una Commissione bicamerale di inchiesta sul sistema bancario e finanziario: essa è costituita da un pari numero di senatori e deputati, nominati dai presidenti delle Camere in proporzione al numero dei componenti dei gruppi.

Il decreto-legge n. 119 del 2018 in materia fiscale ha apportato alcune novelle alla disciplina delle banche popolari e delle banche di credito cooperativo, riformate nel corso della XVII Legislatura e ulteriormente oggetto di modifica con l’articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2018 (cd. “proroga termini”).

L’articolo 20 ha prorogato dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019 il termine, disposto dal decreto legge n. 3 del 2015, per l’adeguamento delle banche popolari ai requisiti di attivo richiesti dal Testo Unico Bancario, già prorogato dal predetto decreto-legge n. 91 del 2018.  Si tratta del termine per adeguare gli attivi di tali istituti alla nuova soglia di 8 miliardi di euro, ovvero per deliberarne la trasformazione in società per azioni.

Con la predetta riforma è stato infatti stabilito (novellato articolo 29 del Testo Unico Bancario, TUB) che l’attivo di una banca popolare non possa superare la soglia di 8 miliardi di euro e, trascorso un anno dal superamento di tale limite, ove lo stesso non sia stato ridotto al di sotto della soglia né sia stata deliberata la trasformazione in società per azioni o la liquidazione, vengono previsti rilevanti poteri di intervento da parte dell’autorità di vigilanza, che può proporre la revoca dell’autorizzazione e la liquidazione coatta amministrativa della banca.

Per quanto riguarda le banche di credito cooperativo, l’articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2018 ha innalzato da 90 a 180 il numero dei giorni utili per la stipula del contratto di coesione e per l’adesione al gruppo bancario cooperativo. La quota del capitale della capogruppo detenuta dalle BCC aderenti è stata fissata almeno al 60 per cento; i componenti dell’organo di amministrazione espressione delle banche di credito cooperativo aderenti al gruppo sono almeno la metà più due. È stato inoltre specificato il carattere localistico delle BCC tra i parametri da rispettare nel contratto di coesione, disciplinato il processo di consultazione sulle strategie del gruppo, nonché il grado di autonomia delle singole BCC in relazione alla relativa classe di rischio.

Il citato decreto-legge n. 119 del 2018 (articolo 20-bis)  modifica la disciplina delle banche di credito cooperativo costituite nelle Province Autonome di Trento e Bolzano, consentendo loro di costituire, in alternativa al gruppo bancario cooperativo previsto dal Testo Unico Bancario, un sistema di tutela istituzionale, vale a dire un accordo di responsabilità contrattuale o previsto dalla legge, stipulato da un gruppo di banche, che tutela gli enti partecipanti e soprattutto ne garantisce la liquidità e la solvibilità. Inoltre il successivo articolo 20-ter estende la vigilanza dell’autorità governativa anche alle società capogruppo dei gruppi bancari cooperativi.

Il Capo III del decreto-legge n. 22 del 2019 (A.S. 1165articoli 20-23) consente la prosecuzione delle misure di smaltimento dei crediti in sofferenza presenti nei bilanci bancari, tramite la concessione di garanzie dello Stato nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione, che abbiano come sottostante crediti in sofferenza (Garanzia cartolarizzazione crediti in sofferenza – GACS), a tal fine utilizzando i meccanismi già disciplinati dal Capo II del decreto-legge n. 18 del 2016.

In estrema sintesi,  possono usufruire della garanzia dello Stato solo le cartolarizzazioni cd. senior, ossia quelle considerate più sicure, in quanto sopportano per ultime eventuali perdite derivanti da recuperi sui crediti inferiori alle attese. Non si procede al rimborso dei titoli più rischiosi se prima non sono integralmente rimborsate le tranches di titoli coperti dalla garanzia di Stato. Le garanzie possono essere chieste dalle banche che cartolarizzano e cedono i crediti in sofferenza, a fronte del pagamento di una commissione periodica al Tesoro, calcolata come percentuale annua sull’ammontare garantito. Il prezzo della garanzia è di mercato al fine di non dar vita ad aiuti di Stato. Si prevede che il prezzo della garanzia sia crescente nel tempo, allo scopo di tener conto dei maggiori rischi connessi a una maggiore durata dei titoli e di introdurre nel meccanismo un incentivo a recuperare velocemente i crediti. Al fine del rilascio della garanzia, i titoli devono avere preventivamente ottenuto un rating uguale o superiore a BBB da un’agenzia di rating. Con la presenza della garanzia pubblica si intende facilitare il finanziamento delle operazioni di cessione delle sofferenze senza impatti sui saldi di finanza pubblica.

Il decreto-legge n. 1 del 2019 ha introdotto misure di sostegno pubblico in favore di Banca Carige S.p.a. – Cassa di risparmio di Genova e Imperia, per garantire la stabilità finanziaria e assicurare la protezione del risparmio, nel quadro della disciplina europea degli aiuti di Stato al settore bancario.Banca Carige aveva già in passato mostrato una debolezza della situazione patrimoniale, confermata dagli esercizi di stress condotti dalla BCE nell’autunno del 2018.

La banca è stata dunque posta in amministrazione straordinaria ed è destinataria del predetto provvedimento, il quale:

  • al Capo I, disciplina la concessione della garanzia dello Stato sulle passività di nuova emissione della Banca Carige S.p.A. e sui finanziamenti alla stessa erogati discrezionalmente dalla Banca d’Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità (emergency liquidity assistance – ELA);
  • al Capo II autorizza il Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) a sottoscrivere o acquistare azioni della Banca Carige S.p.A., definendo le modalità di tali interventi;
  • al Capo III stabilisce le opportune risorse finanziarie (1,3 miliardi) destinate alla copertura degli oneri derivanti dalle operazioni di sottoscrizione di azioni effettuate per il rafforzamento patrimoniale nel limite massimo di 1 miliardo di euro e dalle garanzie concesse dallo Stato su passività di nuova emissione e sull’erogazione di liquidità di emergenza a favore di Banca Carige S.p.A.
Conclusioni

La storia si ripete nei suoi aspetti sostanziali. Si rattoppano i buchi delle banche per quanto possibile, mentre eventuali misure per rafforzare la prevenzione delle crisi non sono neanche menzionate.

Il risparmiatore di necessità dovrà allontanarsi dai titoli rappresentativi del capitale delle banche (azioni ed obbligazioni subordinate). Sono i più rischiosi, nonostante le assicurazioni di tanti, perchè dipendono direttamente dalla qualità degli attivi bancari. Un patrimonio a bilancio di 100 euro può essere effettivo ovvero solo nominale se la banca è piena di perdite su crediti. Oggi questo rischio si può evitare grazie alla normativa europea per non incappare in situazioni spiacevoli.

Gli è che il numero dei soci bancari che, nel tempo hanno apportato risorse cospicue alle esangui casse delle banche, ricevendone in cambio enormi perdite di valore, è davvero impressionante, essendo pari a molte centinaia di migliaia. La perdita di fiducia di questo vasto azionariato popolare farà presumibilmente mancare in futuro una fonte essenziale alla capitalizzazione delle banche ancora viventi.

Anche per il contribuente il futuro non ha orizzonti rosei. In caso di crisi bancarie sarà chiamato a pagare in base a un conto a piè lista che non è mai dato conoscere se non dopo anni. La prova di ciò è data dall’alluvionale sequel di decreti legge elargiti con sbalorditiva generosità per tamponare alla bell’e meglio i guai delle nostre banche.

Sono provvedimenti affastellati dai quali non emerge un disegno organico, cioè una visione di insieme tanto del punto di partenza quanto di quello a cui si mira, con la conseguenza che l’industria bancaria italiana continuerà ancora a lungo a soffrire.

Osannate fino a poco tempo fa e ora biasimate per il risparmio tradito e il credito malato, le banche fallite conservano ancora un irrisolto mistero: quello del perché nessuno si sia accorto in tempo della loro effettiva condizione. Ma in questo testo mi sono ripromesso che non avrei inseguito il tema delle responsabilità. E così ho fatto, per carità di patria.

 

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3 COMMENTS

  1. Oggi primo maggio e’ anche la festa di Bankitalia. Nel senso che la politica gli ha fatto la festa. Saranno contenti ? Credo proprio di no. Si erano liberati tre posti nel Direttorio e nessuno dei tre e’ andato ai tanti dirigenti che stavano aspettando. Risorse interne sacrificate come dice la Lega. Ma possiamo sperare nella Lega? Credo proprio di no. Benvenuti nel mondo dell’antipolitica e dell’uno che vale uno.

    • Grazie caro Davide per il commento. La vigilanza non è riuscita anche questa volta a collocare un proprio uomo nel Direttorio. Accidenti. Chissà se la proposta della Lega di riforma di Bi non abbia in serbo una sorpresa. Per esempio, un aumento dei posti nel Direttorio così da dare sfogo alle tante pulsioni interne che rimangono non appagate da ora e per gli anni a venire. Gerardo Coppola

  2. Scusate se insisto sul rinnovo del direttorio di Bankitalia, ma scopro che:
    A) l’argomento era tra le varie ed eventuali del cdm, come fosse questione marginale;
    B) il cdm è durato ore anziché i pochi minuti preventivati, l’accordo quindi non c ‘era ancora;
    C) tutti sembrano poco soddisfatti per le soluzioni trovate e ci sono anticipazioni di nuove riforme di governance di Bankitalia;
    D) diversamente da quanto avviene nel calcio non è l’allenatore che paga per una prestazione insoddisfacente (banche fallite, commissioni di inchiesta e ristori miliardari a carico di Pantalone). Non è un bell’esempio di assunzione di responsabilità;
    E) corre voce che la struttura della Banca sia contrariata, dato che nessuno ha fatto passi avanti, che è come dire che quanto di negativo è capitato è da attribuire alla struttura medesima e non al Conducator;
    G) il Corriere della Sera, che ha sottoscritto una collaborazione con Bankitalia in materia di Educazione Finanziaria che pubblicizza in tutta Italia, relega la notizia in quinta pagina in basso.
    Mi potete spiegare. Io non capisco. Davide M.De Crescenzi

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